Responsabilità civile e penale dei proprietari

Responsabilità civile e penale dei proprietari

L’Ordinanza del 6 agosto 2013  ha rafforzato le disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani introdotte dall’Ordinanza del 3 marzo 2009.

Responsabilità civile e penale dei proprietari
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l’Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.
Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

Responsabilità civile e penale dei proprietariE’ disposto l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni – e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.
E’  fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.

Percorsi formativi per i proprietari di cani
Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica identificati a livello territoriale.
Il Decreto del 26 novembre 2009 ha definito i contenuti del corso base.

Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. Inoltre vengono posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.

Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento
I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Divieti

  • l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
  • qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
  • la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  • gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    • recisione delle corde vocali;
    • taglio delle orecchie;
    • estirpazione delle unghie e dei denti
    • taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
  • la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici.

Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno

La Convenzione prevede l’obbligo morale per l’uomo di rispettare tutte le creature viventi in ragione del loro contributo ad elevare la qualità della vita dell’uomo e per i legami particolari che si sono ormai creati con gli animali da compagnia.

La Legge vieta il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l’estirpazione delle unghie e dei denti. L’unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario considera tale intervento necessario nell’interesse dell’animale e quindi ai fini di garantirne il benessere. Viene, inoltre, consentito l’utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e nelle manifestazioni pubbliche solo se vengono rispettate le condizioni di salute e di  benessere dell’animale in considerazione della specie, razza e dell’età.

La legge, infine, introduce il reato di traffico di animali da compagnia ed il reato di introduzione illecita di animali da compagnia.

[box style=”small gray download rounded” link=”https://drive.google.com/file/d/0B6LX2lIBpWFAdnhRV2hPSmtKYnM/view?usp=sharing “]Scarica originale vigente Ordinanza del 6 agosto 2013.pdf oppure scansiona il Qr codeOrdinanza del 6 Agosto 2013[/box]

[box style=”small gray download rounded” link=”https://drive.google.com/file/d/0B6LX2lIBpWFAdnhRV2hPSmtKYnM/view?usp=sharing “]Scarica originale vigente Decreto del 26 novembre 2009.pdf  oppure scansiona il Qr codeDecreto 26 novembre 2009[/box]