Importazione di cani

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IMPORTAZIONE DI CANI:

VIETATO SE HANNO MENO DI 3 MESI e 21 GIORNI DI VITAimportazione di cani

Lo ricorda il Ministero della Salute con due note ufficiali del Direttore Marabelli.
– 7 maggio 2005
– E’ vietato introdurre in Italia – da Paesi comunitari e da Paesi terzi – cani di età inferiore ai tre
mesi. Lo precisa, in una dettagliata nota, la Direzione generale della Sanità veterinaria e degli
alimenti del Ministero della Salute.
Il Ministero spiega – anche in seguito a una specifica richiesta formulata dallo stesso dicastero
alla Commissione Europea – che a tutt’oggi non è stata predisposta alcuna autorizzazione
generale per l’introduzione in Italia, da Paesi terzi, per motivi commerciali, di cani, gatti e furetti
di età inferiore ai tre mesi e che quindi tali movimenti devono ritenersi vietati.
E’ possibile introdurre in Italia cuccioli di età inferiore ai tre mesi (per motivi non commerciali),
ma tale movimentazione deve essere subordinata alla somministrazione del vaccino antirabbia.
La Commissione precisa che il vaccino deve essere somministrato nel rispetto delle indicazioni
fornite dalle case produttrici e che proprio le case specificano che l’età minima per sottoporre gli
animali alla vaccinazione è di tre mesi.

Importazione di cani

Occorre considerare inoltre che il vaccino è considerato valido ventuno giorni dopo la
somministrazione. Insomma, per ragioni diverse, è vietato portare in Italia cani, gatti e furetti di
età interiore ai tre mesi e ventuno giorni, sia per motivi commerciali, sia per motivi non
commerciali. Si tratta di un principio importantissimo.
Su questo fronte l’Enpa è da tempo impegnata con l’obiettivo di stroncare il traffico di cuccioli –
soprattutto di cani di razza – provenienti dai Paesi dell’Est. Tali cuccioli vengono spesso importati
da commercianti senza scrupoli e messi in vendita negli esercizi commerciali o nelle fiere.
Sull’argomento, il senatoreEttore Bucciero ha presentato di recente una interpellanza. Di seguito
si riporta, integralmente, il testo della direttiva del Ministero della Salute e la circolare – che il
dicastero cita – relativa all’ applicazione del regolamento comunitario sull’introduzione di cani,
gatti e furetti.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFFICIO III
ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
SERVIZI VETERINARI LORO SEDI
ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SERVIZIO VETERINARIO
SEDE UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI
LORO SEDI
POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI
LORO SEDI
E. p.c.
UFFICIO VIII
UFFICIO X
Prot.n. DGVA-III/4508/P-I-4-C-B/10
Allegati (nota della Direzione generale).
OGGETTO: REGOLAMENTO 998/2003/CE

Movimentazione degli animali da compagnia.
Esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia.
La Commissione europea, a seguito di un’apposita richiesta formulata da questa Direzione
generale, ha fornito, con nota E2/JF/rd (05) D/52011 datata 26 gennaio 2005, taluni chiarimenti
circa l’applicazione del Regolamento in oggetto, in particolare per quanto concerne l’esecuzione
della vaccinazione nei confronti della rabbia dei cani, dei gatti e dei furetti.
In tale nota la Commissione osserva come il Regolamento citato faccia riferimento, in relazione
ai tempi previsti per l’esecuzione della vaccinazione degli animali nei confronti della rabbia, alle
raccomandazioni fornite dai laboratori di fabbricazione dei vaccini nell’ambito delle procedure di
registrazione del farmaco; in generale, rileva la Commissione, nelle istruzioni fornite dalle case
produttrici è precisato che l’età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di 3 mesi.
Tuttavia nella nota dell’Esecutivo comunitario si precisa anche come, riguardo all’introduzione
nei territori degli Stati membri di animali di età inferiore ai tre mesi, ma vaccinati, deve ritenersi
valida una vaccinazione così eseguita qualora le Autorità competenti del Paese di origine dell’
animale confermino che per il vaccino utilizzato registrato sia espressamente precisato, nelle
indicazioni della casa produttrice, che il medesimo può essere utilizzato per gli animali di età
inferiore ai tre mesi.
Ciò posto si informa inoltre che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
31 del 4.2.2005 la decisione della Commissione del 2 febbraio 2005 (2005/91/CE), che fissa il
termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica. Tale decisione
dispone tra l’altro che, senza pregiudizio degli articoli 6 e 8 del regolamento 998\2003\CE, e ai
fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, punto b) del medesimo, la vaccinazione
antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del
protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.
In conclusione, quindi, fatta salva la sussistenza delle specifiche condizioni in merito alla
possibilità di vaccinare gli animali prima dell’ età di tre mesi, in linea generale un animale può
essere considerato vaccinato validamente nei confronti della rabbia, e quindi atto alla
movimentazione nel territorio comunitario o verso lo stesso in provenienza dai Paesi terzi,
soltanto a partire dall’età di 3 mesi più 21 giorni; ciò ovviamente qualora non sia richiesta la
titolazione degli anticorpi nei confronti dl virus della rabbia in relazione alla provenienza
odestinazione dell’animale.
In considerazione di tutto quanto procede, e facendo particolare riferimento alla nota di questa
Direzione Generale prot. N.DGVA-III/32719/P-I.4.C.B/10
del 27 ottobre 2004, che ad ogni buon fine si allega, occorre richiamare l’ attenzione di codesti
Enti sul fatto che il divieto di introduzione degli animali in Italia, dai Paesi membri, al seguito di
viaggiatori o per fini commerciali richiamato nella nota medesima può persistere limitatamente
agli animali di età inferiore ai tre mesi non vaccinati o vaccinati ma non nel rispetto di quanto
sopra evidenziato; infatti gli animali di età inferiore ai tre mesi, ma vaccinati secondo le succitate
condizioni poste dalla Commissione europea, possono, per quanto finora esposto, essere
movimentati e introdotti nel territorio nazionale; ciò ovviamente dopo almeno 21 giorni
dall’esecuzione della vaccinazione stessa.
Inoltre appare senz’altro opportuno mettere in rilievo come le autorità competenti, in relazione ai
tempi del rilascio per gli animali del passaporto comunitario di cui alla decisione 2003\803\CE
della Commissione del 26 novembre 2003, non possano non tenere conto di quanto rappresentato
dalla Commissione europea nonché della succitata 2005\91\CE. Per quanto concerne invece
specificamente le introduzioni dei cani e dei gatti dai Paesi terzi si evidenzia inoltre che la
decisione della Commissione del 3 dicembre 2004 (2004\839\CE) riguarda le condizioni per i
movimenti non commerciali degli animali giovani, come si può infatti evincere dal testo del titolo
nella versione inglese, e non per quelli commerciali, come erroneamente riportato nel titolo della
versione in italiano; riguardo a tale decisione si coglie l’occasione per far presente altresì che
questa Direzione generale non ha a tutt’oggi predisposto alcuna autorizzazione generale per le
introduzioni dai Paesi terzi di animali (cani e gatti) di età inferiore ai 3 mesi, non vaccinati per la
rabbia, e quindi, ciò stante, tali movimenti devono ritenersi vietati.
Tutto ciò considerato si invitano pertanto codesti Enti, ciascuno per la arte di propria
competenza, a voler osservare gli aspetti rilevati con la presente nell’ambito dell’espletamento
delle proprie attività riguardo alla materia trattata. Il Direttore Generale

MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI UFFICIO
III
ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE
REGIONI E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LORO SEDI
ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE
UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI
LORO SEDI
E, p.c.
UFFICIO VIII
UFFICIO X
Prot. n. DGVA-III/32719/P-I.4.C.B/10
OGGETTO: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 998\2003\CE.
MOVIMENTAZIONE INTRACOMUNITARIA DI CANI, GATTI E FURETTI DI ETA’
INFERIORE AI TRE MESI.

Con riferimento all’oggetto si comunica per opportuna conoscenza di codesti Enti e, per quanto di
competenza, per la successiva attività di indirizzoe coordinamento rivolta ai Servizi veterinari
delle Aziende Sanitarie Locali, che questo Ministero ha informato le Ambasciate degli Stati
membri dell’ Unione europea, dandone contestualmente comunicazione alla Commissione
europea, circa la sussistenza del divieto di introduzione in Italia di cani, gatti e furetti di età
inferiore ai tre mesi, sia se spediti per fini commerciali e sia se movimentati al seguito dei
rispettivi proprietari o responsabili.
Il divieto su evidenziato discende dal disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento
998\2003\CE, richiamato peraltro dall’articolo 10 della direttiva 92\65\CEE (modificato
dall’articolo 22 del citato Regolamento), che concede ai singoli Stati membri la possibilità di,
eventualmente, autorizzare le movimentazioni degli animali di cui trattasi, e quindi dal fatto che
il Ministero della salute non ha adottato finora l’apposita determinazione finalizzata ad
autorizzare le introduzioni in Italia degli animali di età inferiore ai tre mesi provenienti dai Paesi
membri. Ciò posto non appare superfluo ricordare in questa sede che, sempre in relazione a
quanto stabilito dal nuovo articolo 10 della direttiva 92\65\CEE, i cani, i gatti e i furetti, per poter
essere oggetto di scambi comunitari di natura commerciale, devono essere identificati
singolarmente (tramite tatuaggio o microchip) nonché muniti del passaporto individuale della
decisione 2003\803\CE, attestante le condizioni richieste a seconda della destinazione degli
animali. L’intera partita di animali, inoltre, deve essere scortata da uncertificato sanitario
attestante, tra l’altro, l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli, di una visita clinica degli animali
nelle 24 ore precedenti la spedizione.
In relazione a quest’ultimo aspetto appare opportuno portare a conoscenza di codesti Enti che
questa Direzione Generale ha posto un quesito alla Commissione europea inteso a conoscere se il
certificato sanitario per gli scambi commerciali dei cani, dei gatti e dei furetti, debba essere
quello previsto dall’Allegato E, parte 1, della direttiva 92\65\CEE come modificata dal
Regolamento 1282\2002\CE; ciò considerato che tale Allegato non viene richiamato
esplicitamente dall’articolo 10 della direttiva 92\65\CE e prevede anche l’attestazione della
sussistenza, per le partite di animali, dei requisiti di cui all’articolo 4 della citata direttiva.
In attesa delle determinazioni che la Commissione europea intenderà assumere al riguardo si
ritiene, comunque, che i cani, i gatti e i furetti (ovviamente, per il momento, di età superiore ai tre
mesi) introdotti in Italia possano essere scortati da un certificato sanitario non conforme all’
Allegato E, parte 1, del Regolamento 1282\2002\CE ma che comunque attesti le condizioni poste
dalla direttiva 92\65\CE e successive modifiche. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
distinti saluti.
Roma, lì 27 ottobre 2004 Il Direttore Generale

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