Convenzione europea per la protezione degli animali

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Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Strasburgo, 13 novembre 1987

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;
riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia;
considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;
considerando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall’uomo;
considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l’igiene, la salute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;
considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;
consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il mantenimento, l’alle-vamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;
consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condi-zioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;
constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;
considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,
hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali

Chihuahua
Chihuahua

Articolo 1 – Definizioni

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.

2. Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l’allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.
4. Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.
5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio dome-stico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
6. Per autorità competente, si intende l’autorità designata dallo Stato membro.

Articolo 2 – Settore di applicazione e attuazione

1. Ciascuna Parte si impegna a prendere i necessari provvedimenti per conferire effetto alle disposizioni della presente Convenzione per quanto riguarda:

  • a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o morale in qualsiasi alloggio domestico, o istituto per il commercio, l’allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;
  • b) se del caso, gli animali randagi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare l’attua-zione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l’applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento.

Capitolo II – Principi per il mantenimento degli animali da compagnia

Articolo 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da com-pagnia.
2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Articolo 4 – Mantenimento

1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occu-parsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:

  • a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
  • b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
  • c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.

3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:

  • a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
  • b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può adattarsi alla cattività.

Articolo 5 – Riproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della proge-nitura o dell’animale femmina.

Articolo 6 – Limiti di età per l’acquisto

Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il con-senso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.

Articolo 7 – Addestramento

Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono dan-neggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.

Articolo 8 – Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

1. Qualsiasi persona la quale, all’atto dell’entrata in vigore della Convenzione, pratichi il commercio o l’allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all’Autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.
Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all’Autorità competente.
2. Questa dichiarazione deve indicare:

  • a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
  • b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
  • c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.

3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:

  • a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessa-rie all’esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
  • b) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai requisiti di cui all’articolo 4.

4. L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l’inizio o il proseguimento dell’attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.
5. L’Autorità competente deve, conformemente con la legislazione nazionale, con-trollare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.

Articolo 9 – Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:

  • a) l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
  • b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.

2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:

  • a) nel corso di competizioni;
  • b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.
    Articolo 10 – Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

  • a) il taglio della coda;
  • b) il taglio delle orecchie;
  • c) la recisione delle corde vocali;
  • d) l’esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

  • a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ra-gioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
  • b) per impedire la riproduzione.

3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Articolo 11 – Uccisione

1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all’uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l’assistenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di soffe-renze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:

  • a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
  • b) sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale profonda se-guita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.

La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte dell’animale prima di eliminarne la spoglia.
2. Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:

  • a) l’annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b;
  • b) l’utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l’applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
  • c) l’elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un’immediata perdita di coscienza.

 

Capitolo III – Misure complementari per gli animali randagi

Articolo 12 – Riduzione del numero di animali randagi

Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.

  • a) Tali misure debbono comportare che:
  1. i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell’animale;
  2. ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
  • b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
  1. i) l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
  2. ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col pro-muovere la loro sterilizzazione;
  3. iii) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.

Articolo 13 – Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione

Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.

Capitolo IV – Informazione ed istruzione

Articolo 14 – Programmi di informazione e di istruzione

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui seguenti punti:

  • a) l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competi-zione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e competenze specifiche;
  • b) la necessità di scoraggiare:
  1. i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsa-bilità parentale;
  2. ii) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
  3. iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
  • c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
  • d) i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.

 

Capitolo V – Consultazioni multilaterali

Articolo 15 – Consultazioni multilaterali

1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’attuazione della Convenzione nonché l’opportunità di una revisione o estensione di alcune sue di-sposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Se-gretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Ogni Parte ha diritto a nominare un rappresentante che partecipi a tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.

3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte intese a recare emendamento agli articoli da 15 a 23 della Convenzione.
4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.

Capitolo VI – Emendamenti

Articolo 16 – Emendamenti

1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.
2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo pre-cedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l’emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.
3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.

Capitolo VII – Disposizioni finali

Articolo 17 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Con-venzione, in conformità con il disposto dell’articolo 17.
2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro che esprima successi-vamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 19 – Adesione di Stati non membri

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza secondo l’articolo 20 lettera d) dello Statuto del Consiglio d’Europa ed all’unanimità dai rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a partecipare al Comitato dei Ministri.

2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 20 – Clausola territoriale

1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, tramite dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 – Riserve

1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve riguardo all’articolo 6 ed al comma a del paragrafo 1 dell’articolo 10. Nessun’altra riserva può essere fatta.
2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Con-siglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l’applicazione di tale disposizione ad un’altra Parte; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, domandare l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.

Articolo 22 – Denuncia

1. Ogni Parte può, in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo:

  • a) ogni firma;
  • b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente con gli articoli 18, 19, 20 della stessa Convenzione;
  • d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la pre-sente Convenzione.
Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

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