Accesso dei cani in Esercizi Pubblici

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Accesso dei cani in Esercizi Pubblici

Ministero della Salute 6 agosto 2013 normativa sull’ Accesso dei cani in Esercizi Pubblici
Chiarimenti in base alla nuova normativa ministeriale sull’ Accesso dei cani in Esercizi Pubblici  si precisa che è sempre consentito l’accesso nelle zone aperte al pubblico di cani guida, anche senza museruola, e che gli altri cani possono accedere solo se muniti di museruola e condotti al guinzaglio.

Accesso dei cani in Esercizi Pubblici

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Quanto sopra sta a significare che non sussistendo controindicazioni di tipo igienico sanitario, non hanno ragione di sussistere eventuali ordinanze di autorità sanitarie locali o di amministrazioni comunali che vietino per motivi di igiene l’accesso dei cani alle parti comuni dei pubblici esercizi.
L’ unica condizione richiesta per avere accesso a tali luoghi è che il cane venga condotto al guinzaglio e indossi la museruola.
Il guinzaglio sulla base all’ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 deve avere una lunghezza massima di 1,5 metri e deve essere applicata al muso dell’animale all’interno dei locali pubblici.
Resta comunque la facoltà per il titolare dell’esercizio di scegliere se consentire o meno l’accesso ai cani, salvo per i cani guida che hanno libero accesso in tutti i luoghi.
Attenzione i supermercati non rientrano nella categoria dei pubblici esercizi, per cui quando si fa la spesa gli animali devono aspettare fuori. L’unica eccezione è per i cani guida che hanno libero accesso.
Secondo gli ultimi sondaggi le famiglie che possiedono un cane censito sono sette milioni e che rappresentano un bacino di clientela di sicuro interesse.

Per chi avesse voglia di leggerlo di seguito il testo integrale dell’Ordinanza del Ministero della Salute:

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 agosto 2013
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela
dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani. (13A07313)
(GU n.209 del 6-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata
dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’
norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela
dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009,
n. 68;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi
per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011,
«Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3
marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica
dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011,
«Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela
dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata
dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 settembre
2011, n. 209;
Considerato che continua a sussistere la necessita’ di adottare
disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumita’ pubblica
dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti
soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione
degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione
del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo
sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori
di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro
capacita’ di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta
del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra
l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumita’
personale dall’aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell’efficacia della
presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell’iter del
predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di
attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato
On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o
cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti
misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o
su richiesta delle autorita’ competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in
conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi
formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi
della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei
medici veterinari, facolta’ di medicina veterinaria, associazioni
veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su
indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il
responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici
veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati
dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’
pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita’ di percorsi
formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi
assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in
quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela
dell’incolumita’ pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base
di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi
veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela
dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi
sono a carico del proprietario del cane.
Art. 2

1. Sono vietati:
a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressivita’;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l’aggressivita’;
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito
all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la
commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non
conformi all’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n.
201.
2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita’ all’articolo
10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico
veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale ed e’
presentato quando richiesto dalle autorita’ competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell’articolo
10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi
maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice
penale.
Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante
«Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o
aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato
all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le
misure di prevenzione e la necessita’ di una valutazione
comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di
medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani
dichiarati a rischio elevato di aggressivita’ ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita’ civile per
danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al
cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
sia guinzaglio sia museruola.
Art. 4

1. E’ vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi
dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o
decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727,
544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli
previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e
dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per
infermita’ di mente.
Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del
fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
e all’articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a
sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad
altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle
regioni o dai comuni.
Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle competenti autorita’ secondo le disposizioni in
vigore.
Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1
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